30/08/2016 – In vigore il decreto sui valori minimi di cui l’organo giurisdizionale deve tener conto nel caso di contenziosi, dal momento che in assenza di tariffari il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico dopo l’abolizione dei tariffari

Arrivano con il decreto 16 luglio 2016 n. 165, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto (in allegato) e in vigore da oggi, 30 agosto, i nuovi livelli di riferimento per i compensi delle professioni sanitarie regolamentate nel sistema ordinistico dopo l’abrogazione dei tariffari stabilita dal decreto legge 1 del 2012, il decreto Competitività, secondo il quale entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione (24 marzo 2012) nel caso di «liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista andava determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante».

Il regolamento, composto da 7 articoli e un allegato, di 60 pagine, con il dettaglio delle prestazioni per le diverse professioni considerate, indica i «valori medi di liquidazione» aumentabili secondo percentuali predefinite. La griglia di riferimento è stabilita nell’allegato al decreto sul «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica» (non sono presenti i medici perché per loro il parere di congruità è richieso all’ordine di competenza).

Si tratta in sostanza di valori minimi di cui l’organo giurisdizionale deve tener conto nel caso di contenziosi, dal momento che in assenza di tariffari il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico.

Il regolamento detta quindi le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure.

Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Nel caso di incarico collegiale il compenso e’ unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione e’ eseguita da più soci.

Tra i parametri considerati: costo del lavoro, costo della tecnologia sanitaria, consumi, costi generali e il margine atteso che remunera rischio imprenditoriale e complessità del caso.

Per gli infermieri in particolare il riferimento è a 190 prestazioni, distinte ion base a otto dioverse funzioni dalla funzione respiratoria a quella dell’alimentazione (VEDI ALLEGATO).

Il decreto detta i parametri generali tra cui, all’articolo 2:

  • Per le prestazioni non espressamente individuate nelle tabelle di cui all’allegato 1 il compenso è determinato in via analogica, sulla base dei parametri specifici indicati nell’articolo 3 e con le maggiorazioni previste nell’articolo 4.
  • Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono considerati tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l’ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale omnicomprensivo di tali voci.
  • I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
  • Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.
  • Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione è eseguita da più soci.
  • Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.

Mentre all’art. 3 sono indicati i parametri specifici come il costo del lavoro, il costo della tecnologia sanitaria, consumi, costi generali e il margine atteso.

Fonte: ipasvi.it