Art. 32, c. 2, lett. b – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
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Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine Professioni Infermieristiche di Taranto ha valutato l’opportunità di attivare gratuitamente una casella personale PEC per i propri Iscritti