Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Spiacenti, ma non ci sono articoli per questa categoria.
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine Professioni Infermieristiche di Taranto ha valutato l’opportunità di attivare gratuitamente una casella personale PEC per i propri Iscritti