Dlgs 33/2013 – Articolo 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
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Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ordine Professioni Infermieristiche di Taranto ha valutato l’opportunità di attivare gratuitamente una casella personale PEC per i propri Iscritti